Dopo oltre un decennio dall’entrata in vigore del D.Lgs. n.81/2008, la riforma della disciplina antinfortunistica si è completata con un pezzo che ancora mancante; infatti, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 2021, n.237, del Decreto del Ministero dell’Interno 2 settembre 2021, sono stati individuati i nuovi criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del già citato D.Lgs. n.81/2008.
Tale norma, infatti, rinviava a un apposito decreto attuativo che, tra l’altro, doveva anche rimodulare il regime della formazione per gli addetti all’antincendio basata ancora sullo “storico” Decreto del Ministero dell’Interno 10 marzo 1998; il percorso non è stato facile ma, indubbiamente, il nuovo Decreto 2 settembre 2021 rappresenta un passaggio importante sulla strada della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, risolvendo anche alcune ataviche controversie legate, ad esempio, alla periodicità dell’aggiornamento della formazione antincendio, fissata ora su base quinquennale, su cui tanto si è scritto e, in qualche caso, anche a sproposito.
Si tratta, nel complesso, di un provvedimento abbastanza snello, che entrerà in vigore il 4 ottobre 2022, composto da appena otto articoli e cinque allegati, che oltre ad operare un riassetto della materia introduce anche nuovi criteri per l’abilitazione dei formatori, capitolo questo molto importante che, almeno dalle prime bozze che erano circolate, aveva sollevato diverse perplessità.
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