Il Ministero del Lavoro e P.S. con l’Interpello n.8/2019, rispondendo a due quesiti posti in materia di obbligo di comunicazione annuale dei dati sanitari all’INAIL previsto dal D.Lgs. n.81/2008, ha chiarito, sul piano operativo, il caso della mancata effettuazione delle visite mediche dell’annualità di riferimento – confermando la sussistenza dell’obbligo comunicativo – e quello della cessazione dell’incarico professionale del medico competente e il subentro di un nuova professionista.
In quest’ultimo caso la comunicazione in oggetto dovrà essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo dal medico competente in carica alla scadenza dell’annualità di riferimento.
© – Riproduzione riservata