Nuove modifiche alle disciplina in materia di disabili; dal 1° gennaio 2018, infatti, è soppresso l’art. 3, c. 2, della legge n. 68/1999, che prevede, nelle aziende da 15 a 35 dipendenti, l’adempimento dell’obbligo di assumere un lavoratore disabile soltanto in caso di una nuova assunzione, ossia a partire dalla sedicesima. Per effetto del D.Lgs. n.151/2015 (c.d. “jobs act“) l’obbligo di assunzione del soggetto disabile avviene già con la 15° unità.
In considerazione di ciò, le aziende da 15 a 35 dipendenti, qualora non avessero ancora assunto un lavoratore disabile, avranno 60 giorni di tempo per mettersi in regola; si tratta, quindi, di un ampliamento della platea delle aziende interessate che dovranno, pertanto, anche verificare se i luoghi di lavoro sono adeguati alla normativa in materia di salute e di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n.81/2008) per quanto riguarda l’occupazione di lavoratori disabili, e di abbattimento delle barriere architettoniche.
Sul piano sanzionatorio, invece, il D.Lgs. n.185/2016, ha inasprito le sanzioni per mancata assunzione del disabile che passano, così, da 62,77 euro a 153,20 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.
La sanzione è diffidabile – 1/4 dell’importo complessivo – a condizione che il datore di lavoro, oltre alla presentazione del prospetto informativo, sottoscriva il contratto di lavoro con il lavoratore disabile.
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