Importante intervento dalla Corte di Cassazione che con la sentenza 27 gennaio 2017, n. 3898, ha fornito alcuni interessanti orientamenti in materia di formazione, per quanto riguarda il regime sanzionatorio e l’efficacia degli Accordi Stato – Regioni. Secondo gli Ermellini, infatti, l’art. 37, c.1, del D.Lgs. n.81/2008, obbliga il datore di lavoro ad assicurare ai lavoratori una formazione adeguata e sufficiente in materia di salute e di sicurezza sul lavoro; la violazione di tale dovere da origine a un illecito penale di natura contravvenzionale previsto dall’art. 55, c.5, lett. c), di tale decreto, per altro con il D.Lgs. 151/2015, graduato nelle sanzioni in base al numero dei lavoratori non formati.
Al fine dell’accertamento del corretto assolvimento di tale obbligo assume, pertanto, anche rilievo l’Accordo Stato – Regioni 21 dicembre 2011 previsto dal c.2 del citato art. 37, che non costituisce un atto normativo extrapenale integrativo del precetto, ed ha il valore di linee guida – al pari degli altri Accordi in materia – da seguire quanto a durata, contenuti minimi e modalità della formazione, la cui esatta osservanza rende, sulla base di una presunzione iuris tantum, conforme a diritto l’offerta e l’obbligo formativo a carico del datore di lavoro.
© – Riproduzione riservata
E’ una sentenza complicatissima da leggere!!! Grazie per il chiarimento.