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A distanza di circa due anni dalla “mini riforma” del D.Lgs. n.81/2008, operata dal D.L. n.69/2013 (cd. decreto “del fare”) il legislatore ha messo mano nuovamente alla disciplina antinfortunistica con l’emanazione del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (in G.U. 23 settembre 2015, n. 221), che attua alcune delle deleghe in materia di lavoro contenute nella legge n. 183/2014 (cd. “jobs act”), con l’obiettivo di realizzare la “Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro” .
In effetti le semplificazioni sono un numero esiguo e spesso di scarso valore pratico mentre, al contrario, la modifica più significativa appare quella contenuta nell’art. 20, c.1, lett. i) di questo nuovo provvedimento, in vigore dal 24 settembre 2015, che ha inserito nell’art. 55 del D.Lgs. n.81/2008, il comma 6-bis, in base al quale in caso di violazione delle disposizioni previste dall’art. 18, c. 1, lettera g), in materia di visite mediche, e dall’art. 37, c. 1, 7, 9 e 10, in materia di formazione obbligatoria delle figure della prevenzione, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati mentre se si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono addirittura triplicati.
Si tratta, quindi, di un sistema sanzionatorio per soglie che gradua le pene in base alla gravità dell’illecito, misurata dal numero di omissioni dello stesso tipo riscontrate dagli organi di vigilanza ma che, invero, già da una prima lettura suscita diverse perplessità e denota chiaramente diverse zone d’ombra che saranno oggetto di un successivo approfondimento