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Dopo diversi mesi di attesa è stato pubblicato nella G.U. 21 giugno 2016, n.143, il D.P.R. 26 maggio 2016, n.109, contenente lo Statuto dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, previsto dal D.Lgs. n.149/2015, allo scopo di uniformare e razionalizzare le attività ispettive in materia di lavoro e legislazione sociale. Il provvedimento era molto atteso in quanto regolamenta l’attività dell’Ispettorato che, occorre ricordare, avrà competenza anche per le ispezioni in materia di sicurezza sul lavoro attualmente di competenza del personale delle DTL (art. 13 D.lgs. 81/2008) e che, comunque, si andrà a coordinare con le ASL. Questa nuova disciplina potrebbe, quindi, essere l’avvio per una successiva e più ampia riforma dell’intera materia.

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Lo scorso 12 maggio la Commissione del Ministero del Lavoro e P.S. ha pubblicato sei nuovi interpelli in materia di sicurezza sul lavoro che toccano gli argomenti più disparati (studi associati degli infermieri, riposo giornaliero del personale mobile, valutazione dei rischi chimici, etc.). In particolare nell’interpello n.8/2016 la Commissione ha sottolineato che nel distacco del personale secondo l’art. 3, c.6, del D.Lgs. n.81/2008, il distaccante ha l’obbligo d’informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato; al distaccatario spetta, invece, l’onere di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusa, quindi, la sorveglianza sanitaria (cfr. art. 41 D.Lgs. n.81/2008).

Nell’interpello n.9/2016 ha precisato che nella valutazione dei rischi da agenti chimici il datore di lavoro può fare riferimento al manuale operativo “Il rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati” redatto dall’Inail nel 2014.

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Dal 29 marzo 2016 entrano in vigore le nuove disposizioni del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39, che apporta alcune modifiche in materia di sostanze chimiche al D.Lgs. 81/2008.

Il decreto nel dare attuazione alla direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, allinea il D.Lgs. n. 81/2008 al regolamento Ce n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sono, quindi, introdotte disposizioni in materia di valutazione dei rischi e informazione dei lavoratori per quanto riguarda le sostanze pericolose che dovranno basarsi anche su quanto riportato nelle schede di sicurezza elaborate secondo quanto prevede il Regolamento Ce n.1907/2006 (cd. REACH).

Alcune innovazioni sono state introdotte anche in materia di tutela delle lavoratrici madri e dei minori.

Sulla G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015 è stato pubblicato il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 (c.d. “Milleproroghe“) che ha previsto un nuovo slittamento di un anno del SISTRI.

Il provvedimento prevede, infatti, lo slittamento del termine per l’adeguamento al Sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti al 31 dicembre 2016. Viene, quindi, esteso a tutto il 2016 il periodo transitorio del c.d. “doppio binario” durante il quale continuano ad applicarsi i tradizionali adempimenti e obblighi cartacei della tracciabilità dei rifiuti (formulari, registri e MUD), nel testo del Codice Ambiente previgente alle modifiche introdotte dalla riforma del 2010, nonchè le relative sanzioni.

Le sanzioni relative al solo SISTRI diverranno applicabili nel 2017, eccettuate la mancata iscrizione o il mancato versamento del contributo annuale che sono divenute operative il 1° aprile 2015.

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A distanza di circa due anni dalla “mini riforma” del D.Lgs. n.81/2008, operata dal D.L. n.69/2013 (cd. decreto “del fare”) il legislatore ha messo mano nuovamente alla disciplina antinfortunistica con l’emanazione del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (in G.U. 23 settembre 2015, n. 221), che attua alcune delle deleghe in materia di lavoro contenute nella legge n. 183/2014 (cd. “jobs act”), con l’obiettivo di realizzare la “Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro” .

In effetti le semplificazioni sono un numero esiguo e spesso di scarso valore pratico mentre, al contrario, la modifica più significativa appare quella contenuta nell’art. 20, c.1, lett. i) di questo nuovo provvedimento, in vigore dal 24 settembre 2015, che ha inserito nell’art. 55 del D.Lgs. n.81/2008, il comma 6-bis, in base al quale in caso di violazione delle disposizioni previste dall’art. 18, c. 1, lettera g), in materia di visite mediche, e dall’art. 37, c. 1, 7, 9 e 10, in materia di formazione obbligatoria delle figure della prevenzione, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati mentre se si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono addirittura triplicati.

Si tratta, quindi, di un sistema sanzionatorio per soglie che gradua le pene in base alla gravità dell’illecito, misurata dal numero di omissioni dello stesso tipo riscontrate dagli organi di vigilanza ma che, invero, già da una prima lettura suscita diverse perplessità e denota chiaramente diverse zone d’ombra che saranno oggetto di un successivo approfondimento

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. 39/0001552 del 5 febbraio 2013, ha comunicato che tra le misure di spending review (D.L. 6 luglio 2011, n. 98; D.L. 7 maggio 2012, n. 52; D.L. 6 luglio 2012, n. 95 e relative leggi di conversione) è stato previsto l’azzeramento per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015 del capitolo di spesa riguardante “Somme da erogare a titolo di contributo alle imprese che occupano meno di 250 dipendenti ed ai loro consorzi ai fini del reimpiego del personale con qualifica dirigenziale“. Pertanto, stante il mancato rifinanziamento della misura agevolativa in questione, a decorrere dall’autoliquidazione 2012/2013 (richiesta 902013) la riduzione del premio del 50%, prevista dall’art. 20, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, non sarà applicata né in regolazione né in rata. I datori di lavoro che avessero già effettuato il pagamento del premio avvalendosi della predetta riduzione devono, pertanto, ricalcolare il premio dovuto e versare la differenza entro il termine del 18 febbraio 2013. Gli interessati hanno facoltà di inviare nuovamente la dichiarazione delle retribuzioni 2012, ove già trasmessa, fermo restando che l’Istituto non applicherà la riduzione indipendentemente da detto nuovo invio.

Con riferimento al controllo sul personal computer dato in uso ai propri dipendenti, il Garante per la privacy ha stabilito che i dati acquisiti dal datore di lavoro non possono da questi essere trattati ove egli non abbia preventivamente provveduto a informare l’assegnatario dell’apparecchiatura circa i limiti di utilizzo della medesima e la propria facoltà di controllo dei dati, per esempio in occasione dei periodici salvataggi dei dati.