Dopo oltre un decennio dall’entrata in vigore del D.Lgs. n.81/2008, la riforma della disciplina antinfortunistica si è completata con un pezzo che ancora mancante; infatti, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 2021, n.237, del Decreto del Ministero dell’Interno 2 settembre 2021, sono stati individuati i nuovi criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del già citato D.Lgs. n.81/2008.

Tale norma, infatti, rinviava a un apposito decreto attuativo che, tra l’altro, doveva anche rimodulare il regime della formazione per gli addetti all’antincendio basata ancora sullo “storico” Decreto del Ministero dell’Interno 10 marzo 1998; il percorso non è stato facile ma, indubbiamente, il nuovo Decreto 2 settembre 2021 rappresenta un passaggio importante sulla strada della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, risolvendo anche alcune ataviche controversie legate, ad esempio, alla periodicità dell’aggiornamento della formazione antincendio, fissata ora su base quinquennale, su cui tanto si è scritto e, in qualche caso, anche a sproposito.

Si tratta, nel complesso, di un provvedimento abbastanza snello, che entrerà in vigore il 4 ottobre 2022, composto da appena otto articoli e cinque allegati, che oltre ad operare un riassetto della materia introduce anche nuovi criteri per l’abilitazione dei formatori, capitolo questo molto importante che, almeno dalle prime bozze che erano circolate, aveva sollevato diverse perplessità.

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Firmato il 6 aprile 2021 il nuovo Protocollo sulla realizzazione di punti straordinari di vaccinazione dei lavoratori e aggiornato il Protocollo condiviso del 24 aprile 2020 riguardante le misure di contrasto della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Per quanto riguarda il Protocollo sulle vaccinazioni, in sintesi, viene stabilito che i datori di lavoro, singolarmente o in forma aggregata e indipendentemente dal numero di lavoratrici e lavoratori occupati, con il supporto o il coordinamento delle Associazioni di categoria di riferimento, possono manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro destinati alla somministrazione in favore delle lavoratrici e dei lavoratori che ne abbiano fatto volontariamente richiesta; la vaccinazione potrà riguardare anche i datori di lavoro o i titolari.

In alternativa i datori di lavoro potranno ricorrere a strutture sanitarie private attraverso apposite convenzioni; inoltre, i datori di lavoro che, ai sensi dell’art.18, c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008, non sono tenuti alla nomina del medico competente ovvero non possano fare ricorso a strutture sanitarie private, possono avvalersi delle strutture sanitarie dell’INAIL.

Per quanto riguarda, invece, il Protocollo condiviso dalle parti sociali nell’aggiornamento del 6 aprile 2021 è stato confermato, in sintesi, lo smart working come misura prioritaria ma il datore di lavoro dovrà garantire adeguate condizioni di supporto al lavoratore (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause); inoltre, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

Nel nuovo Protocollo, inoltre, viene stabilito che fermo restando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, le aziende dovranno assicurare che negli spazi condivisi vengano indossati i dispositivi di protezione delle vie aeree, fatta salva l’adozione di ulteriori strumenti di protezione individuale già previsti indipendentemente dalla situazione emergenziale.

Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli è previsto che gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati o sale riunioni.

Inoltre, per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, potranno essere individuate soluzioni innovative come il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro.

Il Protocollo detta, poi, anche una serie d’indicazioni per quanto riguarda, ad esempio, le riunioni, le trasferte e la formazione.

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Sono numerose le attività lavorative che si svolgono all’aperto (es. edilizia, agricoltura, turismo, etc.) e che determinano l’obbligo per il datore di lavoro anche di valutare i rischi legati alle condizioni metereologiche avverse come, ad esempio, le alte temperature nei mesi estivi o quelle basse nei mesi invernali.

Con la recentissima sentenza n.9824/2021 la Corte di Cassazione ha espresso alcuni importanti orientamenti i merito, precisando per altro anche la nozione di “lavori in quota”.

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Il Tribunale di Belluno ha stabilito che qualora il lavoratore – nel caso affrontato di una RSA – rifiuti di vaccinarsi, il datore di lavoro può legittimamente collocarlo in ferie forzate, ciò sia in ossequio dell’obbligo di sicurezza previsto dall’art. 2087 c.c. sia perché, nel caso di specie, prevale sull’eventuale interesse del prestatore di lavoro ad usufruire di un diverso periodo di ferie l’esigenza del datore di lavoro di osservare quanto disposto dal citato art.2087 c.c.

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Pubblicato il nuovo documento “Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19 (Rapporto ISS COVID-19 n.4/2021) messo a punto dal gruppo di lavoro ISS, Ministero della Salute, Aifa e Inail, che risponde a diversi importanti quesiti sulle misure farmacologiche, di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-COV-2 sorti con il progredire della campagna vaccinale contro il contagio e la comparsa delle diverse varianti del virus.

L’importante documento fornisce numerose indicazioni, tra cui alcune di particolare interesse per i luoghi di lavoro; infatti, tra queste, viene indicato che:

  • Tutti i lavoratori, inclusi gli operatori sanitari, devono continuare a utilizzare rigorosamente i DPI, i dispositivi medici prescritti, l’igiene delle mani, il distanziamento fisico e le altre precauzioni secondo la valutazione del rischio, indipendentemente dallo stato di vaccinazione e aderire a eventuali programmi di screening dell’infezione.
  • Relativamente al distanziamento fisico, non vi sono evidenze scientifiche che dimostrino la necessità di un incremento della distanza di sicurezza a seguito della comparsa delle nuove varianti virali; tuttavia, si ritiene che un metro rimanga la distanza minima da adottare e che sarebbe opportuno aumentare il distanziamento fisico fino a due metri, laddove possibile e specialmente in tutte le situazioni nelle quali venga rimossa la protezione respiratoria (come, ad esempio, in occasione del consumo di bevande e cibo);
  • Chi è stato vaccinato può contrarre il virus, anche se il rischio è più contenuto;
  • Anche la persona che è stata vaccinata, dopo un’ esposizione ad alto rischio con un caso Covid-19, deve adottare le stesse indicazioni preventive valide per una persona non sottoposta vaccinazione (es. quarantena), a prescindere dal tipo di vaccino ricevuto, dal numero di dosi e dal tempo intercorso dalla vaccinazione; in termini generali, la persona vaccinata considerata “contatto stretto” deve osservare, purché sempre asintomatica, un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato in decima giornata o di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, come da indicazioni contenute nella Circolare n. 32850 del 12/10/2020.

 

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Nel complesso disegno del D.Lgs. n.81/2008, la figura del preposto occupa un ruolo strategico che, nel corso degli ultimi anni, è stato oggetto di numerosi interventi della giurisprudenza. Con la recentissima sentenza della Cassazione n.5796/2021, è stata ulteriormente messa in luce la responsabilità penale, individuando nel preposto un fondamentale “gestore del rischio” tenuto a svolgere una vigilanza attiva nell’ambito della sfera assegnata.

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Pubblicato dall’INAIL il nuovo opuscolo finalizzato a fornire agli operatori agricoli del settore agro-zootecnico gli strumenti utili alla gestione della sicurezza e della tutela della salute, nel rispetto della normativa vigente, quali misure di prevenzione e protezione adeguate ed efficaci per mitigare l’esposizione e la diffusione del virus SARS-CoV-2  nei luoghi di lavoro.

Nel documento sono presenti anche alcune interessanti indicazioni sui DPI e, in particolare, viene precisato che le mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato (mascherine di comunità) non sono nè dispositivi medici (DM), nè DPI e, per altro, non sono sottoposte a iter certificativi; pertanto, non devono essere utilizzate in ambito lavorativo.

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Con la pubblicazione del nuovo Decreto del Ministero dell’Ambiente  22 settembre 2020, n. 188 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’art. 184 ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” in Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2021, n.33) è stato introdotto un nuovo regime in base al quale ai fini dell’art.1 del Regolamento e ai  sensi  dell’art.184-ter  del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, all’esito di operazioni di recupero effettuate esclusivamente in conformità alle  disposizioni della norma UNI EN 643, i rifiuti  di  carta  e  cartone  cessano  di essere qualificati come rifiuti  e  sono  qualificati  come  carta  e cartone recuperati se risultano conformi ai requisiti tecnici di  cui all’allegato 1 al Regolamento.

Il provvedimento, in vigore dal 24 febbraio 2021, detta anche ulteriori disposizioni per i produttori.

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In questo scenario pandemico in continua evoluzione il Governo ha imboccato decisamente, specie con gli ultimi provvedimenti, la strada dell’adozione di misure restrittive su base selettiva che tengono conto, oltre dei rischi di contagio, anche del livello di tracciabilità dei contatti.

Sotto tale profilo appare emblematica, infatti, la recente disciplina emergenziale introdotta da ultimo dal nuovo D.P.C.M. 2 marzo 2021, in materia di formazione aziendale e di tirocini, che interessa anche i corsi i materia di salute e di sicurezza sul lavoro, che rispetto a…………….

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L’Inail informa che sono state prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 30 aprile 2021 le disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria eccezionale riguardante i lavoratori fragili (per determinate patologie, immunodepressi, etc).

L’art. 19 del d.l. n. 183/2020 (cd. decreto Milleproroghe), come convertito dalla legge n. 21/2021, ha prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021, i termini delle disposizioni inerenti alla Sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 del d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020.

I datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, pertanto, sino alla data del 30 aprile 2021, nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail, attraverso l’apposito servizio online.

Le richieste continuano a essere trattate sulla base delle indicazioni operative illustrate nella circolare Inail n. 44 dell’11 dicembre 2020.

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