La mini riforma del cd. “Testo unico” della sicurezza n.81/2008, operata dal D.L. n.146/2021, convertito con modifiche dalla legge n.215/2021, ha introdotto una ventata d’importanti novità tra cui spiccano, in particolare, quelle in materia di formazione obbligatoria delle diverse figure della prevenzione; com’è noto, infatti, con questi provvedimenti il legislatore è intervenuto sull’art.37 del D.Lgs. n.81/2008, prevedendo, in primo luogo, un riassetto delle norme regolamentari contenute nei diversi Accordi Stato – Regioni relativi ai lavoratori e alle altre figure.

In particolare, è stata inserita al c.2 dell’art.37 del D.Lgs. n.81/2008, la nuova disposizione in base alla quale entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

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Lo scorso 30 giugno le Parti sociali hanno sottoscritto il nuovo il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, che aggiorna quello del 6 aprile 2021.

Come precisato nel Comunicato del Ministero del Lavoro e P.S. 30 aprile 2022, le nuove linee guida, che si applicano agli ambienti di lavoro non sanitari, sono state condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica e della necessità di conservare misure efficaci per prevenire il rischio di contagio.
In particolare, viene evidenziato che gli esiti del monitoraggio sulla circolazione di varianti di virus SARS-CoV-2 ad alta trasmissibilità delle ultime settimane sottolineano l’importanza di garantire condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti e delle modalità di lavoro a specifica tutela dei lavoratori stessi.
Da qui l’approvazione di un Protocollo che, sia pure con diverse semplificazioni, mantiene in vita diverse misure fondamentali ispirate al principio di precauzione.

Più precisamente, le misure prevenzionali riguardano le informazioni, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, a tutti i lavoratori e a chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19, le modalità di ingresso nei luoghi di lavoro, la gestione degli appalti, la pulizia e la sanificazione dei locali e il ricambio dell’aria, le precauzioni igieniche personali, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, la gestione degli spazi comuni, la gestione dell’entrata e uscita dei dipendenti, la gestione di una persona sintomatica in azienda, la sorveglianza sanitaria, il lavoro agile, la protezione rafforzata dei lavoratori fragili.
Confermato, non senza alcune ambiguità, che rimane centrale il ruolo dei comitati aziendali per l’applicazione e la verifica delle regole prevenzione.
Ma, indubbiamente, le previsioni del nuovo Protocollo che stanno accendendo maggiori discussioni è il capitolo mascherine.

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Pubblicata la versione aggiornata del Testo Unico n.81/2008, in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, ediz. aprile 2022, messa a punto dagli Ispettori del lavoro Amato-Di Fiore, ai quali va un particolare ringraziamento per il grande impegno profuso.

Come precisato dagli autori in questa nuova versione le novità sono le seguenti:

  • Inserita la lettera circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 09/02/1995 ad oggetto “Utilizzo di elementi di impalcato metallico prefabbricato di tipo autorizzato in luogo di elementi di impalcato in legname” citata nella Circolare n. 29/2010 del 27/08/2010;
  • Inserito l’art. 78, commi 2-sexies, 2-septies, 2-octies e 2-novies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, riguardante le visite mediche dei lavoratori a tempo determinato e stagionali del settore agricolo e della pesca;
  • Inserito il Decreto Interministeriale del 20/12/2021 di recepimento della direttiva n. 2019/1832/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che modifica l’Allegato VIII;
  • Inserito il Decreto Interministeriale del 27/12/2021 di recepimento della direttiva n. 2019/1833/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che modifica gli allegati XLIV, XLVI e XLVII;
  • Inserita la lettera circolare INL prot. n. 29 del 11/01/2022 ad oggetto “art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali”;
  • Inserita circolare del Ministero della Salute del 16/02/2022 ad oggetto: “invio dati dell’art. 40 e allegato 3B”;
  • Inserita la Circolare n. 1 del 16 febbraio 2022 ad oggetto “ 37, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro”;
  • Inserita la Nota INL prot. n. 393 del 01/03/2022 ad oggetto “art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali – integrazione FAQ del 27 gennaio 2022”;
  • Corretto un refuso relativo alla Polvere di silice cristallina respirabile dell’Allegato XLIII;
  • Inserita la Nota informativa di sostituzione della ISO 11228-1:2009 con la UNI ISO 11228-1:2022 Ergonomia – Movimentazione Manuale – Parte 1: Sollevamento, abbassamento e trasporto, in vigore dal 24/03/2022 (Allegato XXXIII).
  • Inserita la Nota per evidenziare che il D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 (in SO n. 36, relativo alla G.U. 19/02/2010, n. 41) ha disposto (con l’art. 18, comma 1) l’abrogazione del D.P.R. 459/96, fatta salva la residua applicabilità delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 11, commi 1 e 3.

A breve il testo dovrebbe essere reso anche disponibile sul sito ufficiale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

 

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Le recenti modifiche apportate dal D.L. n.146/2021 e dalla legge n.215/2021 al “Testo unico” della sicurezza sul lavoro stanno sollevando diverse criticità applicative per aziende e professionisti.

Che cosa è cambiato con questi nuovi provvedimenti? Quali sono i nuovi contenuti che manager HSE, Rspp, datori di lavoro e tutti gli attori coinvolti devono conoscere? Formazione, tracciamento dell’addestramento, nuovo ruolo del preposto, inasprimento della sospensione dell’attività, ispezioni e sanzioni sono i temi centrali di quella che è stata ribattezzata “mini riforma” del D.Lgs. n. 81/2008, che pone però anche diverse criticità gestionali sia nelle normali attività di routine che nelle emergenze.
Il webinar gratuito organizzato dalla rivista Ambiente & Sicurezza, in programma il 24 febbraio 2022 con inizio alle ore 10,00, tenuto da

Mario Gallo, esperto di sicurezza, di diritto del lavoro e autore di Ambiente&Sicurezza affronterà tali argomenti, anche alla luce delle prime indicazioni degli organi di vigilanza.

Ma non solo: oltre alle novità normative sarà approfondito anche il tema delle soluzioni tecnologiche utili a manager HSE e Rspp per affrontare i rischi aziendali e gli eventi critici come le emergenze.

 

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Relatori
Mario Gallo: docente a contratto di «Diritto del lavoro» all’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Filippo Bruti Liberati: Account Director di Everbridge
Michela Carloni Gammon: Account Director di Everbridge

Modera l’incontro Massimo Cassani, direttore editoriale di Ambiente&Sicurezza

Il webinar sarà erogato attraverso la piattaforma Zoom

 

Il Decreto legge n. 146/2021 ha introdotto diverse novità in materia di sicurezza, soprattutto con riferimento al tema della vigilanza e delle sanzioni. In sede di conversione, però, sono numerose le ulteriori modifiche apportate al D.Lgs. n. 81/08 dalla Legge n. 215/2021, soprattutto le indicazioni sulla formazione alla sicurezza: entro giugno 2022 dovrà essere approvato un Accordo che dovrà rivisitare quelli oggi in vigore e prevedere inoltre le modalità di formazione per il datore di lavoro e per valutare l’efficacia della formazione.

Specifiche previsioni riguardano la figura del preposto e l’obbligo di registrare le sessioni di addestramento.

Per tale motivo AIFOS ha organizzato il 24 gennaio 2022, ore 15,00 – 17,00 un importante webinar durante il quale i relatori presenteranno e faranno i primi commenti al nuovo articolato del D. Lgs. n. 81/08.

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L’emanazione del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, ha avuto un effetto quasi dirompente in quanto ha apportato importanti modifiche al D.Lgs. n.81/2008, per quanto riguarda principalmente il sistema ispettivo e la sospensione dell’attività.

In queste settimane si è acceso, quindi, un intenso dibattito sulla portata e l’effettiva efficacia di questo giro di vite e da più parti è stata chiesta un’integrazione di tale provvedimento con norme finalizzate ad una più intensa azione di prevenzione nelle aziende.

E proprio su questa scia che mercoledì 15 dicembre 2021 è stato approvato con il voto di fiducia il maxiemendamento al citato D.L. n.146/2021 (cd. decreto “fisco e lavoro”), convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (in Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2021, n.301), che rispetto al testo originario del D.L. n.146/2021, apporta ulteriori importanti modifiche al D.Lgs. n.81/2008, soprattutto in materia di formazione, introducendo l’obbligo anche per gli stessi datori di lavoro, con una rimodulazione della disciplina sulla formazione dei preposti e sull’addestramento.

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La disciplina in materia di sicurezza antincendio è negli ultimi mesi in forte fibrillazione; infatti, dopo l’emanazione da parte del Ministero dell’Interno del decreto 1° settembre 2021, recante i criteri generali per il controllo e la manutenzione delle dotazioni antincendio (impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza), e di quello del 2 settembre 2021, che riforma essenzialmente la disciplina sulla formazione degli addetti alle squadre aziendali, ecco che arriva ora il decreto 3 settembre 2021, recante i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’art.46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del D.Lgs. n.81/2008 (in Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 2021, n.259).

Questi tre provvedimenti sono accomunati da una sola matrice: il citato art.46, che prevede una riforma complessiva della disciplina regolamentare in materia, lasciando provvisoriamente in vita quella del decreto del Ministro dell’Interno 10 marzo 1998, e in virtù di ciò richiedono una lettura sostanzialmente unitaria.

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Con la pubblicazione del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e
per esigenze indifferibili” (in G.U. 21 ottobre 2021, n.252) sono entrate in vigore, dal 22 ottobre 2021, le nuove modifiche annunciate dal Governo al D.Lgs. n. 81/2008 (cd. “Testo unico” della sicurezza sul lavoro) che ampliano i poteri e le competenze dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che si estendono ora a tutti i settori, e al tempo stesso introducono importanti novità in materia di sospensione dell’attività sia in caso d’impiego di lavoro irregolare (la soglia scende al 10%) sia per quanto riguarda le gravi violazioni alla normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro che fanno scattare lo stop.

In particolare, secondo il riformato allegato I al D.Lgs. n.81/2008, tra i casi che fanno scattare la sospensione dell’attività la mancata formazione e addestramento  (n.3) e la omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo (n.12) che mettono al centro ancora di più il ruolo del preposto (art.19 D.Lgs. n.81/2008).

Ecco il quadro di tutte le novità……….

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La lunga catena d’infortuni che si è intensificata durante questi ultimi mesi ha indotto il Governo ad intervenire sulla normativa del D.Lgs. n.81/2008, operando un nuovo giro di vite.

Infatti, il decreto su fisco e lavoro, approvato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri, da un lato inasprisce le sanzioni mentre, dall’altro, opera un profondo cambiamento della disciplina sulla sospensione dell’attività di cui all’art.14 del D.Lgs. n.81/2008; e non solo, in quanto conferisce anche più poteri e più risorse all’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), favorendo…….

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Conto alla rovescia per l’arrivo delle attese Linee guida del Governo sull’applicazione del tanto discusso green pass nei luoghi di lavoro. Il provvedimento, che dovrebbe avere la forma di un DPCM, fornisce chiarimenti e indirizzi operativi per l’applicazione, dal prossimo 15 ottobre, del D.L. n.127/2021 negli ambienti di lavoro pubblici e privati, anche se restano ancora alcuni importanti nodi da sciogliere; soprattutto per quanto riguarda modalità di accertamento delle violazioni, appalti, edilizia, professionisti e scadenza del green pass durante la giornata lavorativa……………….

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