Con riferimento al controllo sul personal computer dato in uso ai propri dipendenti, il Garante per la privacy ha stabilito che i dati acquisiti dal datore di lavoro non possono da questi essere trattati ove egli non abbia preventivamente provveduto a informare l’assegnatario dell’apparecchiatura circa i limiti di utilizzo della medesima e la propria facoltà di controllo dei dati, per esempio in occasione dei periodici salvataggi dei dati.