Ora che la campagna 2016-2017 «Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età» è terminata, è già iniziato il conto alla rovescia per il lancio della prossima campagna dell’EU-OSHA «Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose» previsto per aprile 2018.

La campagna 2018-2019 mira ad aumentare la consapevolezza dei rischi rappresentati dalle sostanze pericolose nell’ambiente di lavoro e a promuovere una cultura della prevenzione dei rischi per eliminare o gestire efficacemente tali rischi (https://healthy-workplaces.eu).

Systemg aderirà alla campagna con una serie d’iniziative finalizzate a sensibilizzare gli operatori sul tema.

Nuove modifiche alle disciplina in materia di disabili; dal 1° gennaio 2018, infatti, è soppresso l’art. 3, c. 2, della legge n. 68/1999, che prevede, nelle aziende da 15 a 35 dipendenti, l’adempimento dell’obbligo di assumere un lavoratore disabile soltanto in caso di una nuova assunzione, ossia a partire dalla sedicesima. Per effetto del D.Lgs. n.151/2015 (c.d. “jobs act“) l’obbligo di assunzione del soggetto disabile avviene già con la 15° unità.
In considerazione di ciò, le aziende da 15 a 35 dipendenti, qualora non avessero ancora assunto un lavoratore disabile, avranno 60 giorni di tempo per mettersi in regola; si tratta, quindi, di un ampliamento della platea delle aziende interessate che dovranno, pertanto, anche verificare se i luoghi di lavoro sono adeguati alla normativa in materia di salute e di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n.81/2008) per quanto riguarda l’occupazione di lavoratori disabili, e di abbattimento delle barriere architettoniche.

Sul piano sanzionatorio, invece, il D.Lgs. n.185/2016, ha inasprito le sanzioni per mancata assunzione del disabile che passano, così, da 62,77 euro a 153,20 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.

La sanzione è diffidabile – 1/4 dell’importo complessivo – a condizione che il datore di lavoro, oltre alla presentazione del prospetto informativo, sottoscriva il contratto di lavoro con il lavoratore disabile.

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Il Ministero del Lavoro e P.S. – Ispettorato Nazionale del Lavoro con comunicato 25 maggio 2017 ha reso noto che è disponibile il nuovo testo aggiornato del D.Lgs. n.81/2008, edizione maggio 2017, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, integrato con circolari, accordi Stato Regioni, interpelli e altre fonti normative e amministrative e normative; si ricorda che le ultime modifiche al D.Lgs. n.81/2008, sono state introdotte con la legge 19/2017, che ha prorogato al 12.10.2017 l’obbligo di comunicare all’INAIL gli infortuni sul lavoro che comportano l’assenza di almeno un giorno.

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Con la legge 20 aprile 2017, n.49, di conversione del D.L. n. 25/2017, il Parlamento ha reso definitiva la stretta su lavoro accessorio e responsabilità solidale negli appalti; con l’art.1 è confermata, quindi, l’abrogazione degli articoli da 48 a 50 del D.Lgs. n. 81/2015, e concesso un periodo transitorio, per i buoni acquistati in precedenza, che potranno essere utilizzati, in prestazioni di lavoro accessorio, entro il 31 dicembre 2017, soggette quindi anche alla disciplina in materia di sicurezza sul lavoro contenuta nel D.Lgs. n.81/2008.

Con l’art. 2, invece, è stato nuovamente modificato il c. 2 dell’art. 29, del D.Lgs. n.276/2003, ripristinando integralmente la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, in materia retributiva, contributiva e premi, per garantire una migliore tutela in favore dei lavoratori occupati.

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Importante intervento dalla Corte di Cassazione che con la sentenza 27 gennaio 2017, n. 3898, ha fornito alcuni interessanti orientamenti in materia di formazione, per quanto riguarda il regime sanzionatorio e l’efficacia degli Accordi Stato – Regioni. Secondo gli Ermellini, infatti, l’art. 37, c.1, del D.Lgs. n.81/2008, obbliga il datore di lavoro ad assicurare ai lavoratori una formazione adeguata e sufficiente in materia di salute e di sicurezza sul lavoro; la violazione di tale dovere da origine a un illecito penale di natura contravvenzionale previsto dall’art. 55, c.5, lett. c), di tale decreto, per altro con il D.Lgs. 151/2015, graduato nelle sanzioni in base al numero dei lavoratori non formati.

Al fine dell’accertamento del corretto assolvimento di tale obbligo assume, pertanto, anche rilievo l’Accordo Stato – Regioni 21 dicembre 2011 previsto dal c.2 del citato art. 37, che non costituisce un atto normativo extrapenale integrativo del precetto, ed ha il valore di linee guida – al pari degli altri Accordi in materia – da seguire quanto a durata, contenuti minimi e modalità della formazione, la cui esatta osservanza rende, sulla base di una presunzione iuris tantum, conforme a diritto l’offerta e l’obbligo formativo a carico del datore di lavoro.

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Purtroppo la tragicomica vicenda del SISTRI prosegue ancora passando così da un rinvio all’altro e così, l’applicazione del sistema di tracciamento – che doveva avvenire dal 1° gennaio 2017 – è rinviata, per la quarta volta, dal nuovo Decreto Milleproroghe.

Il nuovo rinvio è previsto dall’art. 12, c. 1, lett. a) e b) del Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante “Proroga e definizione di termini” (c.d. “Decreto Milleproroghe”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 Dicembre 2016.

In sostanza, viene prevista la proroga di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017:

– del subentro del nuovo concessionario

– del periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

– della riduzione del 50% delle sanzioni previste dall’art. 260-bis del D.Lgs. n. 152/2006, concernenti l’omissione dell’iscrizione al SISTRI (comma 1) e del pagamento del contributo per l’iscrizione stessa (comma 2).

Di conseguenza fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/2010, nonché le relative sanzioni.

Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del D.Lgs. n. 152/2006, e successive modificazioni, non si applicano. Insomma, si tratta dell’ennesimo slittamento che mette ulteriormente in dubbio l’intero edificio sui cui regge il SISTRI.

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Il Ministero del Lavoro e P.S. ha pubblicato, sul Suppl. Ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2016, il Decreto 25 maggio 2016, n. 183 con il Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione), nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il provvedimento, che entra in vigore il 12 ottobre 2016, era particolarmente atteso in quanto realizza la c.d. “anagrafe della sicurezza sul lavoro” che consentirà alla pubblica amministrazione di operare una “schedatura” più efficace di ogni datore di lavoro e, soprattutto, di acquisire informazioni preziose sia da un punto di vista prevenzionale che per quanto riguarda le ispezioni (scarica il testo ufficiale).

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Come di consuetudine agosto è diventato da anni, ormai, il mese delle novità importanti in materia di salute e di sicurezza sul lavoro; infatti sulla G.U. n. 193 del 19 Agosto 2016 è stato pubblicato il tanto atteso Accordo della Conferenza Stato -Regioni del 7 Luglio 2016, che rappresenta una sorta di mini riforma della disciplina attuativa sulla formazione non solo di RSPP e ASPP ma anche delle altre figure della prevenzione (dirigenti, lavoratori, preposti, coordinatori nei cantieri, etc.) (scarica il testo ufficiale).

Il nuovo provvedimento entrerà in vigore il 3 Settembre 2016, ossia appena 15 giorni dopo la sua pubblicazione in G.U. e per giunta durante il periodo di ferie e ciò rischia di mettere in difficoltà imprese e professionisti che alla ripresa dovranno fare subito i conti con questo nuovo importante provvedimento.

Per giunta in G.U. n.184 dell’8 agosto 2016, è stato pubblicato anche il D.M. 12.07.2016, che modifica gli allegati 3A e 3B del D.lgs. n.81/2008, relativamente alla cartella sanitaria e di rischio e alla comunicazione annuale INAIL dei dati sanitari; il provvedimento elimina l’obbligo della firma del lavoratore sul giudizio d’idoneità (scarica il testo ufficiale).

Infine, occorre segnalare ancora che sulla G.U. n.192 del 18 Agosto 2016, è stato pubblicato anche il D.Lgs. 1 Agosto 2016, n. 159, con il quale è stata recepita nell’ordinamento italiano la Direttiva 2013/35/UE, recante disposizioni minime di sicurezza e di salute relative alla esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), che abroga la Direttiva 2004/40/CE. Il D.Lgs. n.159/2016, riscrive il capo IV del titolo VIII del D.Lgs. n.81/2008 (scarica il testo ufficiale).

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