Con la nota operativa 1° marzo 2021, l’INAIL ha precisato che il lavoratore che rifiuta di vaccinarsi e si contagia sui luoghi di lavoro ha diritto alla tutela assicurativa, ma non al risarcimento da parte del datore di lavoro; infatti, l’assicurazione obbligatoria ha la finalità di proteggere il lavoratore da ogni infortunio sul lavoro, anche da quelli derivanti da colpa e di garantirgli i mezzi adeguati allo stato di bisogno derivante dalle conseguenze che ne sono derivate.

Per altro sotto il profilo assicurativo per giurisprudenza consolidata il comportamento colposo del lavoratore, tra cui rientra anche la violazione dell’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale, non comporta di per sé, l’esclusione dell’operatività della tutela prevista dall’assicurazione gestita dall’INAIL.

Lo stesso Istituto ha sottolineato, inoltre, che ciò non comporta, però, l’automatica ammissione a tutela del lavoratore che abbia contratto il contagio e non si sia sottoposto alla profilassi vaccinale in quanto, come precisato nella già richiamata circolare n. 13/2020, occorre comunque accertare concretamente la riconduzione dell’evento infortunistico all’occasione di lavoro.

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A seguito delle diverse modifiche apportate al D.Lgs. n.81/2008 – es. D.L. n.125/2020 in materia di agenti biologici – l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato il testo aggiornato del cd. “Testo unico” della salute e sicurezza sul lavoro e di una serie di provvedimenti collegati.

In particolare, con l’ultima revisione:

  • Inseriti gli interpelli del Commissione del Ministero del Lavoro e P.S. n. 1 del 23/01/2020 e n. 2 del 20/02/2020;
  • Inserita la lettera circolare prot. 11056 del 31/03/2020 del Ministero della Salute sulla proroga al 31/07/2020 dei termini previsti dall’art. 40, comma 1;
  • Inserita la lettera circolare del 29/04/2020 prot. 14915 del Ministero della Salute contente indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività;
  • Modificato l’allegato XXXVIII ai sensi del Decreto Interministeriale del 02.05.2020, pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 13 maggio 2020;
  • Modificati l’art. 242, comma 6, e gli allegati XLII e XLIII, ai sensi del D.Lgs. 1 giugno 2020, n. 44, in materia di agenti cancerogeni (pubblicato sulla G.U. 09/06/2020, n. 145, entrato in vigore il 24/06/2020);
  • Modificato l’art. 180, comma 3, ai sensi del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (pubblicato sul S.O. n. 29, alla G.U. 12/08/2020, n. 201, in vigore dal 27/08/2020);
  • Inserito il Decreto 7 agosto 2020 – Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore;
  • Inserita la circolare n. 13 del 04/09/2020, congiunta tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero della Salute riguardante chiarimenti sulla circolare del 29/04/2020 sui lavoratori fragili e Covid-19 (Cfr. art. 83 D.L. n.34/2020);
  • Sostituito il Decreto Direttoriale n. 57 del 18 settembre 2019 con il Decreto Direttoriale n. 6 del 14 febbraio 2020 – Ventitreesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11 (LINK ESTERNO all’Allegato);
  • Modificato l’allegato XLVI ai sensi del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, in materia di agenti biologici (pubblicato in G.U. 07/10/2020, n. 248, in vigore dal 08/10/2020);
  • Inserita la lettera circolare dell’INL del 23/10/2020 prot. 3395 riguardo il Decreto n. 94 del 7 agosto 2020 in materia di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.

Da osservare che, tuttavia, l’aggiornamento non comprende al momento il D.L. 9 novembre 2020, n. 149 (cd. “ristori bis”), che apporta una serie di modifiche agli allegati XLVII e XLVIII del D.Lgs. n.81/2008, relativi alle misure di sicurezza per il rischio da agenti biologici, che si sono rese necessarie a seguito dell’emanazione della importante Direttiva 2020/739 del 3 giugno 2020, in materia di tutela dei lavoratori dalla  SARS-COV-2.

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Il Sole Risponde

Giovedì 23 aprile dalle 12 alle 13.30 all’interno della rubrica Linkedin Il Sole Risponde
parleremo delle imprese oltre il lockdown.

In particolare, la redazione dei Protocolli di Sicurezza Anti-contagio (PSA), il loro controverso rapporto con il DVR del D.Lgs. n.81/2008, la formazione obbligatoria a distanza, la gestione del lavoratore contagiato da COVID-19. Un approfondimento sarà riservato anche agli ultimi orientamenti ispettivi.

La diretta verrà trasmessa sulla home page del sito www.ilsole24ore.com e sulla pagina Linkedin de Il Sole 24 Ore (https://www.linkedin.com/company/il-sole-24-ore/)

È inoltre possibile porre un quesito a Mario Gallo scrivendo all’Indirizzo ilsolerisponde@ilsole24ore.com inserendo come oggetto “Quesito da Community24“. Il quesito potrà essere selezionato ed aver risposta durante la diretta.

 

Per maggiori info: https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2020-04-21/diretta-oltre-lockdown-protocollo-sicurezza-anti-contagio-e-adempimenti-la-ripresa-attivita-mario-gallo-103455.php#

Il Ministero del Lavoro e P.S. con l’Interpello n.8/2019, rispondendo a due quesiti posti in materia di obbligo di comunicazione annuale dei dati sanitari all’INAIL previsto dal D.Lgs. n.81/2008, ha chiarito, sul piano operativo, il caso della mancata effettuazione delle visite mediche dell’annualità di riferimento – confermando la sussistenza dell’obbligo comunicativo – e quello della cessazione dell’incarico professionale del medico competente e il subentro di un nuova professionista.

In quest’ultimo caso la comunicazione in oggetto dovrà essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo dal medico competente in carica alla scadenza dell’annualità di riferimento.

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La Cassazione Civ. Sez. III, 10 settembre 2019, n.22539, ha precisato che il lavoratore addetto alla conduzione del carrello elevatore non solo deve deve ricevere una formazione sull’utilizzo del mezzo ma anche una dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare.

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Pubblicato il Bando di ammissione alla 5° edizione del “Corso di perfezionamento in gestione delle risorse umane“, anno accademico 2019/2020, indetto dall’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, in collaborazione con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Frosinone. Il corso è rivolto a:

– Consulenti del lavoro e i praticanti;

– Laureati in Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, ovvero dotati di titoli equipollenti (Diplomi Universitari);

– Responsabili e addetti ufficio del personale, legale, risorse umane, sicurezza del lavoro, in possesso almeno del Diploma di scuola media superiore.

Il numero massimo dei partecipanti al Corso è pari a 50 (cinquanta). Il termine per la presentazione delle domande d’iscrizione scade il 20.10.2019.

Il bando completo è disponibile al link: http://www.unicas.it/siti/dipartimenti/dipeg.aspx

Dopo lunghi mesi di lavoro il GL55 della Commissione Sicurezza dell’UNI ha messo definitivamente a punto la nuova norma UNI 11751-1:2019, che regolamenta il processo per lo svolgimento dell’asseverazione da parte degli organismi paritetici nel settore delle costruzioni edili o d’ingegneria civile, al fine di garantire modalità uniformi su tutto il territorio nazionale, utili ad attestare l’adozione e l’efficace attuazione del modello organizzativo e di gestione (MOG) da parte delle imprese in materia di salute e sicurezza del lavoro.

La norma è stata pubblicata da UNI l’11 luglio 2019.

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E’ giunto ai nastri di partenza il Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2018, messo a punto dal Ministero della Salute in qualità di Autorità Competente Nazionale REACH, in collaborazione con il Gruppo Tecnico Interregionale REACH – CLP ed il Centro Nazionale delle Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore dell’Istituto Superiore di Sanità.

Da osservare che tale provvedimento acquista una notevole rilevanza in quanto arriva quasi a ridosso del 31 maggio 2018 che segna la scadenza del regime transitorio del regolamento REACH; infatti, proprio in tale data terminerà l’ultima fase transitoria prevista dal Regolamento REACH, ossia quella relativa alla registrazione delle sostanze soggette a pre-registrazione (cosiddette “phase-in”) fabbricate o importate in quantità inferiori a 100 tonnellate/anno, già pre-registrate entro il 31 maggio 2017.

I potenziali dichiaranti che non procederanno con la registrazione delle sostanze soggette entro tale data, non potranno più importare/produrre tali sostanze senza dover ricorrere alla loro registrazione attraverso la procedura di “inquiry”.

Tornando al piano dei controlli 2018 occorre osservare che gli stessi sono finalizzati a verificare la completa attuazione delle prescrizioni da parte di tutti i soggetti della catena di approvvigionamento, dalla fabbricazione/importazione, all’uso, all’immissione sul mercato delle sostanze, delle miscele e degli articoli.

I target prioritari 2018 per il controllo delle restrizioni vedono coinvolti molteplici settori:

Costruzioni;

Gioielleria/bigiotteria;

Plastiche, e gomma e articoli in plastica;

Metallurgia;

Tessile e pelli;

Giocattoli;

Colle, adesivi sintetici;

Vernici;

Fabbricazione di prodotti chimici;

Metallurgia; fabbricazione di macchinari e autoveicoli.

I target prioritari 2018 per il controllo delle sostanze negli articoli vedono coinvolti il settore della fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche ed il settore tessile.

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Il Ministero dell’Ambiente con la Circolare 15 marzo 2018, n.4064 , ha dettato le “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi“, rivolte a tutte le istituzioni impegnate sul piano dei controlli.

Il provvedimento si è reso necessario dopo i numerosi incidenti che si sono registrati in diversi centri di gestione dei rifiuti nel corso degli ultimi mesi, che hanno messo a nudo la sussistenza di numerose carenze.

In particolare nel par.2 del provvedimento viene richiamata  la pluralità di procedure autorizzative previste dalla normativa  in materia di autorizzazione allo stoccaggio dei rifiuti, inteso sia come operazioni di smaltimento sia come operazioni di recupero: tale pluralità può comportare una disomogenea applicazione, da parte dei gestori degli impianti, delle modalità operative e delle buone pratiche comportamentali per una gestione ottimale e in sicurezza degli impianti ove vengono effettuati stoccaggi di rifiuti.

Qualora lo stoccaggio di rifiuti annoveri un’attività di cui al D.P.R. 151/2011, allegato I (attività soggette a controlli dei Vigili del Fuoco), il ministero raccomanda di dare corso agli adempimenti ai fini della sicurezza antincendi previsti dagli artt. 3 e 4 del citato decreto.

Da rilevare, infine, la centralità del rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. n.81/2008, in materia di prevenzione incendi, per quanto riguarda la valutazione dei rischi, le misure di sicurezza, la nomina degli addetti alle emergenze, la formazione, etc.

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L’ Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) ha organizzato il 18 aprile 2018 Roma il Convegno Nazionale di studio e approfondimento “Safety & Security. Sinergie per una sicurezza a 360°”, che vedrà tra i relatori il Prof. Mario Gallo, che segue la nuova pubblicazione sul tema in “Quaderni della sicurezza AIFOS” n.1/2018.

L’evento gratuito affronterà diversi aspetti relativi a queste due materie: gli orientamenti giurisprudenziali, gli obblighi dei datori di lavoro, la sicurezza nel settore ferroviario, nei lavoratori all’estero e tra gli operatori del commercio.

Durante il Convegno sarà trattato anche il tema dell’organizzazione degli eventi pubblici per quanto riguarda il rapporto tra gli aspetti di security e safety. Ed è importante per i consulenti in materia di sicurezza conoscere e saper applicare, in materia di pubbliche manifestazioni, la normativa e le recenti circolari, come ad esempio la c.d. Circolare Gabrielli del 7 giugno 2017, che forniscono indicazioni di carattere operativo sulle condizioni imprescindibili di sicurezza e i criteri per la redazione di modelli organizzativi di mitigazione del rischio e tutti i dispositivi a tutela della persona (safety) e dei servizi di ordine e sicurezza pubblica (security).

Il connubio tra safety e security emerge anche nella necessaria tutela dell’incolumità del lavoratore in relazione alle azioni di malintenzionati che possono coinvolgerlo, come nel caso delle rapine o delle aggressioni nelle attività a contatto con il pubblico.

Il programma del convegno

Sede: Centro Congressi Confcommercio, in piazza G.G. Belli, 2 – Sala Solari

Orari:  14,30 alle 17,30

Interventi:

Apertura dei lavori

Pierpaolo MasciocchiReferente nazionale salute e sicurezza Confcommercio

Interventi

Moderatore Francesco NaviglioSegretario Generale AiFOS

 

  • Mario GalloProfessore  a contratto di Diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale, “Il dovere di protezione del datore di lavoro, tra safety e security, gli orientamenti giurisprudenziali”
  • Matteo CozzaniSecurity manager, “Safety e security, le opportunità di una vision integrata”
  • Lara Calanni PileriReferente gruppo di progetto AiFOS “Gestione eventi in sicurezza”,“Pubbliche manifestazioni tra safety e security, la Circolare Gabrielli”
  • Gianpaolo NataleIngegnere specialista in sicurezza, “La sicurezza nel settore ferroviario”
  • Alessandro MastrantonioDocente di risk management, “La sicurezza dei lavoratori all’estero”
  • Davide Urban, Direttore Confcommercio Ferrara, “La sicurezza degli operatori del commercio, un vademecum dedicato”

Conclusioni

Rocco Vitale, Presidente AiFOS

 

Il link per l’iscrizione al convegno…

L’iscrizione è obbligatoria.

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