Importanti modifiche sono state introdotte dal D.Lgs. 12 luglio 2024 , n.103, per i controlli amministrativi sulle attività economiche svolti dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

L’obiettivo di questo nuovo provvedimento è quello di semplificare la materia evitando sovrapposizioni e duplicazioni di controlli, anche quelli riguardanti la sicurezza sul lavoro (art.3, c.1, lett.e).

Il decreto è in vigore dal 2 agosto 2024 anche se necessita, al momento, per la piena attuazione, di alcuni ulteriori passaggi che interessano ad esempio:

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La S.C. di Cassazione penale con sentenza del n.30813-2024 (depositata il 29 luglio 2024) ha affermato che una società multinazionale risponde del reato di lesioni commesso dal Presidente del consiglio di amministrazione, in presenza della caduta di una dipendente di uno show room inciampata su un carrello carico di abiti. In particolare, alla società viene contestata la responsabilità del fatto, atteso che, realizzando un risparmio di spesa, non aveva previsto locali più ampi ed una diversa organizzazione dell’attività.

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Il Ministero del Lavoro e P.A, con il Decreto direttoriale del 2 agosto 2024, n.73, ha adottato il 54° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell’art.71, comma 11, del D.Lgs. n.81/2008.

 

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La riforma operata dal “Testo unico” della sicurezza sul lavoro n.81/2008, com’è noto, ha agito su molteplici fronti tra cui, in particolare, quello della partecipazione e del controllo sulle scelte prevenzionali delle aziende da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e il rafforzamento, attraverso gli artt. 2, 47, 50 e 51, della posizione degli organismi paritetici che nel corso degli ultimi anni, specie in settori particolarmente critici in termini d’infortuni mortali sul lavoro, come ad esempio l’edilizia, ha portato buoni frutti.

E recentemente il D.L. n.146/2021, cd. decreto “fisco-lavoro”, convertito con modifiche dalla legge n.215/2021, ha portato una ventata d’importanti novità in materia, tra cui l’inserimento nell’art.51 del D.Lgs. n.81/2008, del c.1-bis che ha istituito il Repertorio nazionale degli organismi paritetici che ha trovato una rapida attuazione grazie al Decreto del Ministro del Lavoro e P.S. 11 ottobre 2022, n. 171.

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Con la circolare 24 marzo 2023, n. 11, l’INAIL ha espresso una serie d’interessanti indicazioni in merito all’obbligo per il datore di lavoro, previsto dal D.Lgs. n.81/2008, di fornire ai lavoratori addetti ai VDT i dispositivi speciali di correzione visiva (DSCV) , con oneri a proprie spese, chiarendo le differenze con gli occhiali per la vista.

Il provvedimento, che prevede anche una casistica, tiene conto della recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 22 dicembre 2022, n.392…..

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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha delineato le nuove linee generali dell’attività di vigilanza per il 2023, individuando nel documento di programmazione una serie di assi d’intervento ritenuti prioritari, tra i quali spiccano, in particolare, quello della salute e della sicurezza sul lavoro, la lotta al sommerso e al caporalato e la verifica della regolarità degli appalti.

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Nuovi ulteriori adempimenti in vista per i datori di lavoro, pubblici e privati; infatti, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104, sono state introdotte nuove regole sulla trasparenza delle informazioni sul rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro subordinato, per le prestazioni rese sia in Italia che all’estero.

Il provvedimento, che dà attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea, prevede infatti un nuovo regime in vigore dal 13 agosto 2022 ma che si applica ai rapporti di lavoro in essere al 1° agosto 2022.

Per altro, il D.Lgs. n.104/2022, prevede l’applicazione anche ai lavoratori impiegati con tipologie contrattuali “atipiche” (es. contratto di lavoro intermittente; co.co.co. ex art. 409, n. 3, c.p.c., etc.), compreso il lavoro agricolo.

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Pubblicata la versione aggiornata del Testo Unico n.81/2008, in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, ediz. agosto 2022, messa a punto dagli Ispettori del lavoro Amato-Di Fiore, ai quali va ancora un particolare ringraziamento per il grande impegno profuso.

Come precisato dagli autori in questa nuova versione le novità sono le seguenti:

  • Completato l’inserimento dei collegamenti ipertestuali delle circolari del Ministero dell’Interno prot. 14804 del 06/10/2021, prot. 15472 del 19/10/2021 e prot. 16700 del 08/11/2021;
  • Modificata la Nota alla circolare INAIL n. 44/2020 del 11/12/2020 riguardante la comunicazione INAIL del 28/07/2021, sulla proroga dei termini della sorveglianza sanitaria eccezionale al 31/07/2022;
  • Inserita la Nota all’art. 37, comma 2, riguardante la disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come integrata dal D.L. 24 marzo 2022, n. 24 convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52;
  • Inserita la Nota DECPREV Prot. 7826 del 31/05/2022 del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, ad Oggetto: DM 2 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. – Indicazioni procedurali per le attività di formazione e di abilitazione;
  • Inserita la Nota INL del 07/06/2022 prot. n. 1159, avente ad oggetto “art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 – provvedimenti di sospensione – attività non differibili”;
  • Inserita la Nota INL del 22/06/2022 prot. n. 3783 avente da oggetto “tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore”;
  • Sostituito il Decreto Direttoriale n. 1 del 13 gennaio 2022 con il Decreto Direttoriale n. 62 del 26 luglio 2022 – Trentaduesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11;
  • Inserita nota all’art. 3, comma 8, sulle prestazioni di lavoro occasionali;
  • Modificata la nota al Testo Unico sulla introduzione del comma 4-ter all’art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
  • Inserita nota, ove ricorre il riferimento agli artt. 61 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante l’abrogazione della disciplina del lavoro a progetto operata dall’art. 52 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
  • Inserita nota, ove ricorre il riferimento agli artt. 70 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante l’abrogazione della disciplina del lavoro accessorio operata definitivamente dall’art. 1 del D.L. 17 marzo 2017, n. 25 convertito dalla L. 20 aprile 2017, n. 49 (G.U. 17/03/2017, n. 64, in vigore dal 20/03/2017);
  • Inserita nota, ove ricorre il riferimento all’art. 2, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante la sostituzione del libretto formativo del cittadino con il fascicolo elettronico del lavoratore di cui all’art. 14 del medesimo D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;
  • Inserita nota, ove ricorre il riferimento all’art. 48 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante la disciplina dell’apprendistato, adesso regolamentata dagli artt. da 41 a 47 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
  • Inserita nota, ove ricorre il riferimento agli artt. da 20 a 28 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante la disciplina della somministrazione di lavoro, adesso regolamentata dagli artt. da 30 a 40 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
  • Inserita nota INL del 26/07/2022, prot. n. 4753 ad oggetto: “Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore. Strumenti preventivi e indicazioni operative”.

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L’INAIL con proprio comunicato ha reso noto la pubblicazione delle nuove Linee guida sulla gestione del rischio caldo, tema attualissimo vista questa estate particolarmente torrida; come si legge si tratta di un vademecum pronto all’uso, dedicato a lavoratori, datori di lavoro e figure aziendali della salute e sicurezza, realizzato nell’ambito delle attività del progetto Worklimate.

Il lavoro è frutto della collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche-Istituto per la BioEconomia (Cnr-Ibe); lo studio approfondisce gli effetti delle condizioni di stress termico ambientale sui lavoratori

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Per chi si occupa quotidianamente dei problemi legati alla gestione HSE è ormai pacifico che i profondi processi evolutivi che hanno caratterizzato la disciplina sulla salute e la sicurezza sul lavoro nel corso degli ultimi decenni hanno reso più “pesanti” gli obblighi in materia gravanti sul datore di lavoro e più complesso il ruolo del RSPP; tuttavia, tutto ciò nemmeno si traduce in un’asettica responsabilità oggettiva per la quale vale, quindi, l’equazione che all’infortunio o la malattia professionale del lavoratore corrisponde in automatico, appunto, la responsabilità del datore di lavoro.

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